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19 Ottobre 2020
DPCM 13.10.2020 e DPCM 18.10.2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

In data 13.10.2020 e successivamente in data 18.10.2020 sono stati firmati due DPCM che disciplinano le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, anche sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

Per quanto di stretto interesse per il settore agricolo si segnalano le sottostanti disposizioni.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure, fermo restando che resta garantito, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’esercizio delle attività “del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”:

-          ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIOvendita diretta da parte degli imprenditori agricoli sia in sede aziendale che nell’ambito di mercati organizzati si svolgono a condizione che sia assicurato:

  • distanza interpersonale di almeno un metro
  • ingressi in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
  • tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 ed in ossequio misure di cui all’allegato 11 dello stesso DPCM;

-         ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONEsomministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi:

  • consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
  • obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti e ciò al fine di scongiurare la compresenza, anche nei pressi dei punti di accesso, di un numero di persone tale da rendere difficilmente praticabile il “distanziamento sociale”.
  • consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Il predetto divieto è finalizzato ad evitare la formazione di assembramenti: scongiurare gli assembramenti deve ritenersi regola generale che sovraintende allo svolgimento di ogni attività di impresa che comporti il contatto col pubblico.

NB: le attività di cui sopra restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e devono comunque essere svolte in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM 13 ottobre 2020.

  • Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.
  • ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVEattività di ospitalità svolta dagli agriturismi sono esercitate a condizione che sia:
  • assicurato il mantenimento del distanziamento sociale
  • garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
  • consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM in esame;

-         VIAGGI D’ISTRUZIONE  - uscite scolastiche organizzate presso fattorie didattiche: sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

-         MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore.

 

Il quadro normativo di riferimento deve, in ogni caso, tener conto dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, possono introdurre misure più restrittive, anche se tendenzialmente di carattere interinale, rispetto agli interventi previsti dai DPCM per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In allegato:

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Progetto: TE.Q.EVO

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