L’inps con la circolare n.132 del 2020 ), ha fornito le istruzioni operative riguardo le ultime innovazioni introdotte sui
congedi indennizzati COVID-19, a favore dei genitori lavoratori dipendenti.
In particolare, riguardo le modalità di fruizione del congedo COVID-19 nei casi di quarantena scolastica dei figli o
di sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza ferma restando la validità delle indicazioni operative fornite
con la precedente circolare INPS n. 116/2020 .
Tali congedi sono richiedibili da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi
giorni e soltanto nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o comunque
in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19) può essere utilizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in
corrispondenza del:
1) PERIODO DI QUARANTENA DEL FIGLIO CONVIVENTE E MINORE DI ANNI QUATTORDICI, A SEGUITO DI CONTATTO VERIFICATOSI:
- A) all’interno del plesso scolastico (art. 5 D.L. n.111/2020),
oppure
- B) in luoghi diversi dal plesso scolastico (ulteriore possibilità introdotta dall’art. 21-bis della legge n. 126/2020, di
conversione del D.L. n. 104/2020)
2) PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DEL FIGLIO CONVIVENTE E MINORE DI ANNI 14.
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